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Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro di Classe e sul Registro personale e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell’anno scolastico sarà quindi raffrontato all’orario complessivo annuale previsto dallo specifico piano di studi. In via transitoria e fino a ulteriori indicazioni fornite dal Ministero il computo del monte ore complessivo non include le ore di religione o alternative alle ore di religione.

L’esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo dei criteri di deroga sotto elencati, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale.

Solo per gli alunni neo arrivati in Italia assenze e orario complessivo devono essere computati dal giorno di inizio di frequenza.

Le ore di attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, conferenze, ecc.) vanno regolarmente riportate nel registro di classe. Sarà cura del docente di riferimento annotare sul registro i nominativi degli alunni partecipanti.

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

 

Criteri di deroga:

  1. motivi di salute (a titolo di esempio si indicano: ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente) e visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno);
  2. motivi personali e/o di famiglia (a titolo di esempio si indicano: provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado, rientro nel paese d’origine per motivi legali, alunni appartenenti a famiglie svantaggiate che non riescono a garantire ai figli una regolare frequenza, partecipazione ad attività sportive ed agonistiche almeno di livello regionale organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.);
  3. l’assenza dalle lezioni curricolari dello studente oggetto della sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza non deve incidere sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l’anno scolastico in quanto tale sanzione viene comminata dall’istituzione scolastica con riflessi sulla valutazione finale del comportamento dell’allievo.

 

La dirigente scolastica

Federica Serenari

 

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